Flat Tax Neo-Residenti 2026: cosa cambia da €200.000 a €300.000

La Legge di Bilancio 2026 modifica l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero prevista dall’art. 24-bis TUIR: per la nuova coorte l’importo passa da €200.000 a €300.000 all’anno, e da €25.000 a €50.000 per ciascun familiare. La decorrenza usa il trasferimento della residenza ai sensi dell’art. 43 del codice civile dal 1° gennaio 2026; l’accesso al regime richiede anche la residenza fiscale italiana e gli altri requisiti del TUIR. Le due verifiche non vanno confuse.
📌 In sintesi (dati ufficiali 2026)
- • Richiedente principale: da €200.000 a €300.000/anno (+50%)
- • Familiari (cad.): da €25.000 a €50.000/anno (+100%)
- • Decorrenza degli importi: trasferimenti della residenza ai sensi dell’art. 43 c.c. dal 1° gennaio 2026
- • Norma: L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1 commi 25-26 (Bilancio 2026)
- • Non retroattivo: chi ha già optato mantiene la cifra del proprio trasferimento
L'evoluzione del costo del regime
Il regime opzionale dei neo-residenti (art. 24-bis TUIR) è stato introdotto dalla L. 232/2016 con un'imposta forfettaria iniziale di €100.000/anno. La storia delle modifiche:
| Periodo trasferimento residenza | Richiedente | Familiare | Norma |
|---|---|---|---|
| 2017 — 9 agosto 2024 | €100.000 | €25.000 | L. 232/2016 art. 1 c. 152 |
| 10 agosto 2024 — 31 dicembre 2025 | €200.000 | €25.000 | D.L. 113/2024 art. 2 (Omnibus) |
| Dal 1° gennaio 2026 | €300.000 | €50.000 | L. 199/2025 art. 1 cc. 25-26 |
Il percorso €100.000 → €200.000 → €300.000 riguarda coorti diverse, non tre aumenti applicati indistintamente alla stessa persona. La durata massima resta di 15 periodi d’imposta e il requisito storico è la non residenza fiscale italiana per almeno 9 dei 10 periodi precedenti. L’opzione si esercita in dichiarazione; l’interpello è facoltativo e non la sostituisce. Il versamento avviene in unica soluzione con F24, codice NRPP, entro il termine del saldo. Il perimetro non comprende indiscriminatamente qualsiasi reddito estero: nei primi cinque periodi restano fuori le plusvalenze da partecipazioni qualificate previste dalla norma; si possono inoltre escludere specifici Stati dall’opzione.
Trasferimenti pre-2026: regime di garanzia
Il comma 26 collega i nuovi importi al trasferimento della residenza previsto dall’art. 43 del codice civile dalla data di entrata in vigore della legge. Per individuare la coorte occorre quindi ricostruire fatti e documenti del trasferimento, oltre a verificare separatamente quando si acquisisce la residenza fiscale ai sensi dell’art. 2 TUIR.
Gli importi precedenti restano applicabili alle coorti individuate dalle rispettive norme transitorie, ferma la verifica dei requisiti, dell’esercizio valido dell’opzione e delle cause di cessazione. Non basta la data di presentazione della dichiarazione per scegliere un importo più basso. Oltre alla coorte originaria da €100.000, il confronto più recente riguarda:
- Trasferimenti tra il 10 agosto 2024 e il 31 dicembre 2025: paga €200.000 + €25.000 fino al termine dei 15 anni
- Trasferimenti dal 1° gennaio 2026: paga €300.000 + €50.000 fino al termine dei 15 anni
Il confronto aritmetico su 15 periodi è semplice, se si ipotizza la permanenza per tutta la durata: €300.000 contro €200.000 comporta €1.500.000 in più; rispetto a €100.000 la differenza è €3.000.000. Per ogni familiare, il passaggio da €25.000 a €50.000 aggiunge €375.000 in 15 anni. Questi totali non attualizzati non includono consulenze, imposte estere o variazioni future della disciplina.
Nuovo break-even di convenienza
Con €300.000 la convenienza va ricalcolata confrontando, per ciascun reddito, imposta italiana ordinaria, imposta estera e trattamento convenzionale. Esempio puramente aritmetico: se tutti i redditi considerati fossero coperti dall’opzione e altrimenti tassati in Italia al 26%, senza altre imposte o crediti, €300.000 / 26% = €1.153.846. Non è una soglia generale: redditi tassati diversamente, ritenute estere, mancati crediti e plusvalenze escluse possono cambiare il risultato.
Elementi che possono sostenere il confronto
- • Flussi esteri ricorrenti: distinguere reddito lordo, imponibile e imposte effettivamente dovute
- • Dimensione e composizione del patrimonio: non esiste un valore di €7 milioni che renda automaticamente conveniente l’opzione
- • Esempio di quattro aderenti della nuova coorte: €300.000 + 3 × €50.000 = €450.000 annui; al solo 26% teorico corrispondono €1.730.769 di imponibile
- • Imprenditori con una cessione prevista: esaminare espressamente l’esclusione delle plusvalenze qualificate nei primi cinque periodi
- • Portafogli in più giurisdizioni: ricostruire fonte del reddito, ritenute e convenzioni, senza dedurre un beneficio dal numero dei Paesi
Elementi che richiedono attenzione
- • Redditi incerti o concentrati in un singolo anno: il forfait si paga anche se i flussi coperti diminuiscono
- • Patrimoni poco redditizi o a bassa rotazione: un elevato valore patrimoniale può generare poca imposta ordinaria
- • Lavoratori qualificati con redditi italiani: verificare separatamente i requisiti del regime impatriati
- • Famiglie mobili: confrontare anche durata prevista, alloggi, istruzione e costi professionali nelle diverse destinazioni
Gli importi di pareggio descrivono soltanto le ipotesi indicate. Il prospetto del commercialista deve coprire più anni e distinguere redditi inclusi, esclusi e prodotti in Italia, coordinandosi con i professionisti delle altre giurisdizioni. Il consulente finanziario contribuisce alla ricostruzione dei flussi e degli investimenti.
Quadro internazionale aggiornato
Il rialzo a €300.000 va letto nel contesto di un mercato europeo dei regimi forfettari in rapida evoluzione:
- Regno Unito: dal 6 aprile 2025 la remittance basis è stata sostituita dal regime Foreign Income and Gains. L’agevolazione dura al massimo quattro anni e richiede, tra l’altro, almeno dieci anni consecutivi di precedente non residenza. Il diverso orizzonte non rende un regime universalmente migliore dell’altro.
- Portogallo: il NHR è stato chiuso ai nuovi accessi, salve le disposizioni transitorie. L’IFICI è subordinato ad attività, qualifiche ed enti ammissibili: non è un forfait disponibile per ogni persona con un patrimonio elevato.
- Svizzera: la tassazione secondo il dispendio è una procedura con requisiti personali, territoriali e basi minime di calcolo. Non coincide con un prezzo nazionale fisso; occorre verificare cantone, spese considerate e assenza dell’attività lucrativa svizzera incompatibile.
- Emirati Arabi Uniti: l’assenza di un’imposta personale generale sul reddito non esclude IVA, imposte societarie o l’eventuale imposizione di attività d’impresa della persona fisica. Soggiorno, sanità, istruzione e continuità operativa vanno analizzati accanto alla fiscalità.
La scelta italiana può essere valutata per flussi esteri rilevanti, ma il confronto non si esaurisce nell’importo del forfait. Le esenzioni da monitoraggio, IVIE e IVAFE e il trattamento di successioni e donazioni hanno un perimetro proprio, collegato all’opzione e agli Stati eventualmente esclusi. I redditi italiani restano soggetti alla disciplina ordinaria applicabile e le imposte pagate all’estero sui redditi coperti richiedono particolare attenzione: non si presume il normale credito italiano.
Cosa fare se si stava pianificando il trasferimento
Per chi aveva valutato il trasferimento nel 2025 e l'ha rimandato al 2026:
- Verificare la coorte sulla base del trasferimento effettivamente avvenuto e documentabile. Un’analisi svolta nel 2026 non consente di anticipare retroattivamente una residenza mai trasferita nel 2025.
- Rifare i conti del break-even con la nuova cifra €300K: in molti casi i flussi annui dichiarati come "borderline" sotto il regime €200K ora richiedono una valutazione più stringente.
- Confrontare, se pertinente, il regime impatriati dell’art. 5 D.Lgs. 209/2023: riguarda determinati redditi di lavoro prodotti in Italia entro €600.000 annui, non i compensi eccedenti tale tetto in quanto tali. La concorrenza ordinaria al reddito è del 50%, ridotta al 40% nelle condizioni previste per i figli minori. Servono requisiti di qualificazione, permanenza e non residenza pregressa, più lunghi nei casi di continuità con lo stesso datore o gruppo.
- Coordinare calendario familiare, analisi fiscale e disponibilità finanziaria. Un interpello, una cessione societaria o un trust richiedono una valutazione specifica dei professionisti competenti; nessuno di questi passaggi garantisce da solo l’accesso al regime.
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Un primo incontro può ricostruire patrimonio, flussi e priorità del trasferimento e individuare gli aspetti da approfondire con il commercialista. Il regime fiscale e gli adempimenti restano oggetto di consulenza tributaria dedicata. Le informazioni sono trattate secondo gli obblighi professionali e di protezione dei dati, inclusi quelli di identificazione e antiriciclaggio.
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Disclaimer professionale: questo articolo ha finalità informative generali. La consulenza finanziaria erogata da Alessandro Vigni riguarda la pianificazione patrimoniale e l'allocazione degli investimenti ai sensi della MiFID II. L'analisi fiscale dettagliata, l’esercizio dell’opzione in dichiarazione, l’eventuale interpello e gli adempimenti dichiarativi richiedono il supporto di un commercialista o consulente fiscale abilitato. Alessandro Vigni coordina l'intervento di professionisti partner per gli aspetti tributari.
Domande frequenti
Quanto costa la flat tax italiana per i neo-residenti dal 1° gennaio 2026?
Per la coorte che trasferisce la residenza ai sensi dell’art. 43 c.c. dal 1° gennaio 2026, gli importi sono €300.000 annui per il richiedente e €50.000 per ciascun familiare aderente. È distinta la verifica della residenza fiscale e degli altri requisiti dell’art. 24-bis TUIR. La norma transitoria è nei commi 25–26 dell’art. 1 della L. 199/2025.
Chi ha già esercitato l'opzione paga ora €300.000?
La modifica non applica indistintamente €300.000 a tutte le opzioni in corso. Le coorti anteriori conservano gli importi previsti dalla rispettiva disciplina, se il trasferimento effettivo, l’opzione e i requisiti sono corretti. Occorre ricostruire la data rilevante secondo le norme transitorie, non scegliere l’importo dalla sola data della dichiarazione.
Fonti
- Legge 199/2025, articolo 1, commi 25–26 (GU 30 dicembre 2025)
- Agenzia delle Entrate — regime dei neo-residenti: normativa e prassi
- TUIR, articolo 24-bis — testo richiamato in GU 19 dicembre 2025
- HMRC — regime Foreign Income and Gains
- Autoridade Tributária — IFICI
- Dipartimento federale delle finanze — tassazione secondo il dispendio
- Governo UAE — sistema tributario
- Federal Tax Authority — attività delle persone fisiche
Articolo informativo: non costituisce una raccomandazione o consulenza finanziaria, fiscale o legale personale. Le simulazioni dipendono dalle ipotesi indicate e il capitale investito può subire perdite. Autore: Alessandro Vigni, consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, iscritto all’Albo OCF n. 633610.